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GLI ADEMPIMENTI FISCALI E CONTABILI PER LE NON-PROFIT

Gli enti non-profit possono svolgere, oltre l’attività volta al raggiungimento dello scopo istituzionale, anche attività commerciali.
A quali adempimenti contabili e fiscali devono attenersi tali enti? Producono un reddito soggetto a tassazione ovvero la definizione nello statuto di ente non-profit esclude di fatto l'imposizione fiscale dei proventi prodotti?
Assoggettamento del reddito all’Irpeg e tenuta di una contabilità separata: Sono questi gli obblighi contabili e fiscali a Carico di tali enti, i quali potranno anche optare, avendone i requisiti, per un regime di determinazione forfetario (del reddito.
Nelle seguenti righe saranno esposte tali argomentazioni, tenendo presente che, data la vastità della materia, sono state prese in considerazione le associazioni senza scopo di lucro in generale, tralasciando le normali ve particolari per determinati tipi di associazione (es. ONLUS, organizzazioni (di volontariato, ecc.).
Aspetti civili
L’art. 12 del codice civile sancisce che le associazioni acquistano personalità giuridica mediante il riconoscimento concesso con decreto) del Presidente della Repubblica.
In quanto persone giuridiche alle associazioni riconosciute vengono accordate delle prerogative:
— autonomia patrimoniale;
— limitazione della responsabilità;
— capacità giuridica e volontà propria.
In sede di costituzione, al fine di ottenere il suddetto riconoscimento è opportuno che l’atto costitutivo abbia la forma dell’atto pubblico.
Il contratto associativo si conclude con la redazione di due documenti: l'atto costitutivo, in cui si manifesta la volontà degli associati di dar vita al rapporto e lo statuto in cui vengono stabilite le regole di esecuzione del rapporto. L’art. 16 del codice civile elenca gli elementi che devono essere indicati nell’atto costitutivo e nello statuto:
1) Denominazione dell’Ente, necessario anche ai tini dell’iscrizione dell’associazione nei pubblici registri.
2) Indicazione dello scopo: oltre che lecito e non in contrasto con norme di legge imperative, di ordine pubblico e di buon costume, deve anche essere senza scopo di lucro. Da evidenziare, comunque, che quest'ultima previsione ai fini del riconoscimento della natura di ente non commerciale, è condizione necessaria, ma non sufficiente in quanto dovrà porsi l’attenzione sull’attività in concreto posta in essere dall’associazione. Al riguardo il D.lg. n. 460/1997 ha stabilito che l'oggetto esclusivo o principale (dell'ente è determinato in base alla legge, o all'atto costitutivo e allo statuto se redatti in forma di atto pubblico, o di scrittura privata autenticata o registrata.
3) Indicazione del patrimonio. Il codice civile non determina un’entità minima del patrimonio, ma è da tener conto che ai tini del riconoscimento giuridico esso deve essere adeguato al raggiungimento) dello scopo istituzionale dell’ente.
4) Sede.
5) Norme sull'ordinamento e l‘amministrazione. In particolare gli organi che devono essere presenti sono: a) l'assemblea degli associati; b) gli amministratori.
6) I diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni della loro ammissione.
L’assemblea e gli amministratori
L.’ assemblea degli associati deve essere convocata almeno una volta l'anno per I approvazione del bilancio, e comunque ogni qualvolta se ne presenti la necessità o almeno un decimo degli associati ne faccia richiesta motivata (art. 2t) c.c.).
L’ assemblea, in prima convocazione, delibera, in presenza di almeno la metà degli associati, con la maggioranza dei voti, mentre in seconda convocazione coli la maggioranza dei voti qualunque sia il numero degli associati intervenuti.
Agli amministratori è demandato il potere di amministrare nell’interesse dell’associazione e per il raggiungimento) dello scopo istituzionale. Essi sono responsabili verso l’Ente secondo le norme del mandato (art. 18 c.c.). Contro gli amministratori l'associazione può intraprendere azione di responsabilità con delibera assembleare.
La condizione dell’associato
In genere l'associazione è una struttura aperta a nuove adesioni, ma l’atto costitutivo può prevedere particolari requisiti per chi intende associarsi.
Gli associati, se non hanno assunto l’obbligo di associarsi per un periodo di tempo determinato, possono recedere liberamente previo avviso scritto presentato agli amministratori con almeno tre mesi d’anticipo.
L’associato può essere escluso, con delibera dell’assemblea, solo per gravi motivi.
In ogni caso chi cessa di appartenere ad un’associazione non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate, né ad alcuna rivendicazione sul patrimonio dell’associazione.
Aspetti tributari
Per un ente non commerciale si pone il problema di quantificare il reddito prodotto e soprattutto di determinare se alcune entrate abbiano la natura di reddito.
Ai sensi dell’art. 87 del Tuir sono assoggettati all’irpeg e ai sensi dell’art. 3 del D.lg. n. 446/97 aggiornato alla legge n. 388/2000 sono assoggettati all’Irap, gli enti non commerciali che svolgono anche attività commerciali.
Di conseguenza per tali enti dovranno essere seguite le regole di determinazione del reddito previste dagli art. 108 e seguenti del Tuir, ed inoltre dovrà anche essere presentata una dichiarazione dei redditi.
Il reddito complessivo degli enti non-profit, ai sensi dell’art. 108 del Tuir è formato dalla somma dei redditi fondiari, di capitale, di impresa e diversi, ad esclusione di quelli esenti dall’imposta, di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva.
Dal reddito complessivo, se non sono deducibili nella determinazione del reddito d’impresa che concorre a formarlo, per il calcolo dell’imposta potranno essere dedotti gli oneri di cui all’art. 110 del Tuir, quali ad esempio i canoni, livelli censi e altri oneri gravanti sui redditi degli immobili, i contributi e le donazioni erogati a favore delle organizzazioni non governative.
D’altra parte se un ente svolge esclusivamente l’attività istituzionale e di conseguenza non produce nessun tipo di reddito, sfugge completamente all’imposizione fiscale. Le stesse somme versate dai soci a titolo di quote o contributi associativi non concorrono a formare il reddito complessivo ai sensi dell’art. 111 del Tuir.
Quindi un ente non commerciale che svolge solo l’attività istituzionale non deve presentare la dichiarazione dei redditi.
Un particolare regime di determinazione del reddito d’impresa viene dettato dall’art. 109-bis del Tuir, il quale introduce una determinazione forfetaria del reddito per gli enti che non superano determinate soglie di fatturato.
L’applicazione della determinazione forfetaria del reddito si configura secondo il seguente schema:
a) attività di prestazioni di servizi
- se il fatturato non supera i 30 milioni, il coefficiente di redditività è il 15%;
— se il fatturato è compreso tra i 30 milioni e i 360 milioni, il coefficiente di redditività è il 25%.

b) per le altre attività:
— se il fatturato non supera i 5 0 milioni, il coefficiente di redditività è il 10%;
— se il fatturato è compreso tra i 50 milioni e un miliardo, il coefficiente di redditività è il 15%.
Al risultato ottenuto si aggiungono eventuali componenti positivi di cui agli art. 54 (plusvalenze). 55 (sopravvenienze), 56 (dividendi ed interessi>, 57 (proventi immobiliari) del Tuir.
Ad esempio: un ente non-profit che svolge anche attività di servizi ha fatturato nell’esercizio 100 milioni, e ha maturato una plusvalenza di 3 milioni, allora l’imposizione fiscale sarà: 10.36 milioni (37% su 28 milioni).
L’opzione per tale regime va comunicata nella dichiarazione dei redditi, o nella dichiarazione d’inizio attività, ed ha effetto dall’inizio del periodo d’imposta in corso alla presentazione della dichiarazione.
Un ulteriore particolare regime forfetario si applica, ai sensi dell’art. 1 della L. 398/91, per alcune categorie di enti non commerciali come le associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni senza scopo di lucro e le proloco che non abbiano conseguito ricavi superiori a 360 milioni. Per tale tipologia di enti il coefficiente di redditività è stato fissato al 3%. L’opzione va comunicata al-la SIAR e all’Ufficio Iva o all’Ufficio delle Entrate entro il 3112 dell’anno precedente a quello in cui viene esercitata.
Aspetti contabili
Le associazioni che svolgono solamente l’attività istituzionale non hanno nessun obbligo pani-colare per quanto riguarda le scritture contabili.
Comunque sarebbe opportuno istituire una sorta di contabilità al fine di garantire trasparenza e fornire utili informazioni:
- agli amministratori per migliorare l’andamento della gestione;
- agli associati per valutare la convenienza dell’appartenenza all’associazione;
- ai terzi che stipulano rapporti con l’ente;
- all’autorità governativa per esercitare l’attività di controllo.
In particolare l’associazione dovrebbe tenere un libro degli associati un libro dei verbali del consiglio, un libro giornale in cui annotare in ordine cronologico tutte le entrate e le uscite sostenute. Si precisa che per la tenuta di questi libri non sussiste nessun obbligo di vidimazione e bollatura.
Sono soggette agli adempimenti contabili, invece, le associazioni che non svolgono solamente l’attività istituzionale.
Infatti, l’art. 20 del D.P.R. n. 600/1973 stabilisce che anche gli enti non commerciali devono adempiere agli obblighi di tenuta delle scritture contabili di redazione dell’inventario, qualora oltre l’attività istituzionale svolgano anche un’attività commerciale. Lo stesso comma 2 dell’art. 109 dei Tuir dispone che gli enti non commerciali debbano tenere una contabilità separata per l’attività commerciale.
Quindi tali enti devono:
a) tenere una contabilità separata per 1 attività commerciale;
b) determinare il regime contabile in base all’ammontare dei ricavi;
c) rispettare gli adempimenti contabili previsti per le imprese commerciali nell’ambito del regime contabile adottato;
I regimi contabili adottabili sono:
a) regime ordinario
b) regime semplificato di cui all’art. 18 dei D.P.R. n. 600/73
c) regime forfetario ex-art. 109 bis del Tuir
d) regime speciale per le associazioni sportive dilettantistiche di cui alla L. 398/91
e) regime contabile per le associazioni senza scopo di lucro e le proloco
f) regime contabile delle ONLUS
Adempimenti contabili per le associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni senza scopo di lucro, e le proloco.
Gli enti che possono usufruire della determinazione forfetaria del reddito con il coefficiente di redditività del 3% devono sostenere i seguenti adempimenti contabili:
1) annotazione entro il 15 del mese successivo su apposito prospetto di cui al D.M. 11/02/97, bollato, numerato e conservato ai sensi dell’art. 2215 del c.c., dei corrispettivi e proventi commerciali delle plusvalenze patrimoniali e delle operazioni intra-UE;
2) annotazione separata sul medesimo prospetto dei proventi che non costituiscono reddito;
3) numerazione progressiva e conservazione delle fatture d’acquisto a norma dell’art. 39 del D.P.R. n. 633/72;
4) tutti i pagamenti non inferiori al milione devono avvenire tramite c/c bancario o postale, bancomat o carta di credito, pena la loro indeducibilità;
Raccolta fondi
Una particolare normativa inoltre è dettata per le raccolte pubbliche di fondi effettuate dagli enti non commerciali in occasione di festività, celebrazioni, ricorrenze, campagne di sensibilizzazione. Poiché il comma 2-bis dell’art. 108 del Tuir, esclude dalla formazione del reddito le suddette raccolte, il legislatore ne impone una rigorosa rendicontazione. Entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio deve essere redatto un corretto rendiconto, in cui vanno annotate le entrate e le spese connesse a ciascuna manifestazione.
L’Iva
La disciplina relativa agli enti non commerciali in materia d’Iva è contenuta nell’art. 4 comma 4 del D.P.R. 633/72. Tali enti diventano soggetti passivi d’imposta soltanto per le attività di natura commerciale, mentre sono escluse dal campo d’applicazione dell’imposta le operazioni svolte in conformità all’attività istituzionale dell’ente, Di conseguenza l’ente non-profit, per la parte istituzionale, è paragonabile al consumatore finale non potendo detrarre l’Iva sugli acquisti, mentre Viva relativa agli acquisti inerenti l’attività commerciale può essere detratta solo in presenza di una contabilità separata conforme ai criteri dell’art. 20 del D.P.R. 600/73.
Se un bene acquistato è utilizzabile sia per la gestione istituzionale che per quella commerciale, allora la relativa Iva sarà detraibile solo in proporzione all’utilizzo del bene per l’attività commerciale.
Gli adempimenti ai fini Iva, relativamente all’attività commerciale, per l’ente senza scopo di lucro sono gli stessi previsti per le imprese dal Titolo II del D.P.R. 633/72.



 

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